Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Nel rispetto delle funzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le regioni promuovono e valorizzano le attività culturali dello spettacolo dal vivo.
      2. Spettano alle regioni, in particolare:

          a) l'attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari;

 

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          b) la programmazione regionale degli interventi in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali interessati, con riferimento alla produzione, alla distribuzione e alla circolazione;

          c) l'individuazione dei criteri per la definizione del sistema delle residenze multidisciplinari;

          d) la promozione di nuovi talenti e dell'imprenditoria giovanile e femminile, anche con la graduale e qualificata estensione alle diverse forme dello spettacolo dal vivo degli strumenti a tale fine previsti dalla legislazione vigente;

          e) la tutela delle tradizioni autoctone attraverso la valorizzazione delle lingue e dei dialetti locali;

          f) il sostegno di scambi culturali e di iniziative socio-culturali in favore delle comunità regionali presenti all'estero, al fine di promuovere la conoscenza, la cooperazione, la solidarietà e l'integrazione tra i popoli;

          g) la promozione del turismo culturale;

          h) la stipula di protocolli di intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e di promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per la realizzazione di forme integrate di collaborazione;

          i) l'attuazione delle attività di monitoraggio e di osservatorio sull'impiego delle risorse finanziarie regionali a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e);

          l) l'attivazione di un sistema unificato di informazione e di assistenza agli operatori del settore, denominato «antenna europea», per l'informazione sui programmi, l'individuazione dei partner internazionali, il coordinamento dei progetti e la cura delle domande.

      3. Le regioni, anche attraverso la stipula di accordi e di intese con comuni, province e città metropolitane, al fine di

 

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conseguire un'adeguata valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche dello spettacolo dal vivo presenti sul loro territorio, svolgono azioni relative:

          a) alla costruzione, restauro, adeguamento, innovazione tecnologica e qualificazione di sedi e di spazi multimediali;

          b) alla tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, attraverso progetti di catalogazione e conservazione di audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m);

          c) alla predisposizione di progetti finalizzati alla integrazione europea dello spettacolo e alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali e locali;

          d) alla formazione e all'aggiornamento professionali degli operatori dello spettacolo dal vivo, nonché alla creazione di nuovi profili professionali in tale campo.

      4. Ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
      5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria stabilita dall'articolo 119 della Costituzione, provvedono ad adeguare ai nuovi compiti ad esse spettanti le risorse finanziarie a favore dello spettacolo dal vivo.